Verifica, rilevazione e quantificazione delle anomalie e degli illeciti bancari sui rapporti di conto corrente, mutui, leasing e finanziamenti, al fine di tutelare e supportare i propri clienti, affinché venga ripristinato lo stato di diritto. Per la redazione dell’analisi e degli strumenti idonei alla tutela del correntista lo Studio si avvale della società di consulenza ConsulApp S.r.l. che ha acquisito specifica esperienza nel settore

USURA BANCARIA

L’Usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali.
Il reato di usura era in primis disciplinato dall’art. 644, c.p.. Quest’ultimo sanciva la condanna di chi, approfittando dello “stato di bisogno” di una persona, si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro o di altra cosa mobile. La Legge n.108 del 7 marzo 1996 da una parte modificava sia l’art. 644 c.p., sia l’art. 1815 c.c., stabilendo che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari sono definiti all’art. 2, c. 4, “nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del c. 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”, dall’altra all’art. 1 riprendeva la disposizione dell’art. 644 c.p. secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. La Legge n. 2/2009, in seguito ribadiva il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari ai sensi dell’art. 644 c.p., comma 5, individuandolo nel tasso medio risultante dalla rilevazione trimestrale relativa alla categorie di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, cosiddetto Tasso Effettivo Globale (T.E.G.). Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. La commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo ai fini della verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (T.S.U.), così come confermato dalla sentenza della Cassazione Penale, sez. II, n. 262 del 19/02/2010 e sentenza della Cassazione penale, sez. II, n. 12028 del 26 marzo 2010, che hanno confermato l'inclusione della CMS tra gli oneri da includere nella determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG) ai sensi dell'usura, precisando inoltre la non conformità alla norma di cui all’art.644 del Codice Penale delle Istruzioni della Banca d’Italia, laddove escludevano tali oneri dal calcolo del tasso effettivo globale. Il TAEG/TEG ricalcolato è stato quindi confrontato col Tasso Soglia Usura (T.S.U.) del trimestre di riferimento, ottenuto come il TEGM rilevato trimestralmente da Banca d’Italia maggiorato del 50%. Dal III trimestre 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia, riducendo dal 50% al 25% lo spread percentuale e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali; viene in tal modo posto un minimo al divario fra il TAEG e la soglia d’usura. Nel contempo viene anche fissato in 8 punti il divario massimo fra il TEGM e la soglia.

L’USURA E’ CONSIDERATO UN ILLECITO PENALE

Nel caso si sia verificato il superamento del tasso soglia da parte del TAEG/TEG, con conseguente “Usura” sul conto corrente, le competenze (Interessi debitori, CMS, spese e commissioni, con esclusione delle imposte e tasse) dello specifico trimestre vengono azzerate in quanto non dovute ed indebitamente sottratte dalla banca al correntista. Le competenze dei trimestri in cui si è superato il tasso soglia, in quanto non dovute, vengono stornate dal saldo del c/c e non concorrono alla formazione di interessi passivi nei trimestri successivi.

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ANALISI CONTI CORRENTI


Previa valutazione di eventuali abusi commessi nell’applicazione delle norme generali e specifiche e delle condizioni/ contrattuali ai sensi della legge 108/1996 c.d. “antiusura”, verranno svolte le seguenti attività :

Verifica della correttezza formale e giuridica di tutti i documenti contrattuali sottoscritti dal correntista ( ad esempio contratto apertura conto, fidejussione ecc.), per la rilevazione di eventuali anomalie

ricalcolo e determinazione del Tasso effettivo (reale) applicato dall’ Istituto di credito nel trimestre di riferimento inglobando tutti gli oneri, commissioni e spese addebitate nel trimestre esclusi quelli per imposte e tasse;

verifica dell’eventuale superamento dei “tassi soglia” di cui alla legge n. 108/1996 è stata svolta confrontando, su base trimestrale, il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale ) applicato dalla Banca nel corso del rapporto con i corrispondenti “tassi soglia” pubblicati dal Ministro del Tesoro.;

Quantificazione della rettifica da operare a favore del Correntista cosi ottenuta :

La quota degli interessi addebitati in conto, la commissione massimo scoperto, le spese, commissioni varie e oneri addebitati dalla banca nei conti scalari periodici, nel caso in cui si verifica il superamento dei “tassi soglia” antiusura secondo la metodologia conforme alla Legge n. 108/1996; La quota di interessi passivi addebitati in conto riferita al alle sopra indicate commissioni e spese.

ANALISI MUTUI, LEASING E FINANZIAMENTI

Grazie alla sentenza della Cassazione Civile numero 350 del 9 gennaio 2013, se hai contratto un mutuo, ma anche un finanziamento o un leasing, e la tua banca ha applicato interessi usurari, hai il diritto di chiederne il rimborso.

Questa sentenza, sulla base della normativa vigente in materia, spiega che in tema di usura il momento rilevante è quello nel quale gli interessi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo ed afferma inoltre che, se contrattualmente viene pattuito un interesse di mora che supera il tasso usuraio in quel momento in vigore, vale il disposto di cui al secondo comma dell’art. 1815 c.c., che attesta: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.


Se la banca ha applicato tassi d’interesse usurari, si può chiedere la restituzione degli interessi già versati e corrispondere per il futuro la sola quota capitale.

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